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ninjanet84 |
DjM Production

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vi posto un articolo scritto da un avvocato che ha iniziato una lunga discussione su un sito per disc-jpckey al quale sono iscritto
28/01/05
Una dovuta ed importante precisazione in materia della attuale legge 633/1941 e successive modifiche introdotte dalla legge 248/2000 riguardanti la tutela dei diritti d’autore, ed in particolar modo agli art. 171-ter ed 174-bis ultimamente spesso applicate dalle autorità giudiziarie per sanzionare penalmente ed amministrativamente illeciti riguardanti operanti nel settore dell’intrattenimento. Più comunemente conosciuti come “disk jockey”.
*Tale documento serve a chiarire una volta per tutte il perchè della puntuale e giustificata assoluzione degli imputati da parte dei giudici per i reati sopra descritti, con la conseguente restituzione del materiale sequestrato. In base all’art. 530 C.P.P. O meglio, la non citazione a giudizio da parte del PUBBLICO MINISTERO con ordinanza di archiviazione per il non sussistere fatti di rilevanza penale.
La formulazione attuale della legge sul diritto d’autore consente la copia privata di un’opera protetta a fronte del pagamento preventivo di un equo compenso calcolato in percentuale sul prezzo dei supporti di memorizzazione(cd, musicassette…ecc.).
La legge sul diritto d’autore non impone l’obbligo di possedere la copia-sorgente (anche perché, altrimenti, sarebbe automaticamente vietato usare il video-registratore), ma solo di realizzare in proprio la copia personale senza cederla a terzi. Se la norma fosse effettivamente interpretata in maniera così restrittiva come nel caso dei “dj” appunto, diventerebbero di colpo illecite condotte quotidiane che non lo sono, come l'utilizzo del videoregistratore o dei radioregistratori, innescando un sistema perverso che ravviserebbe illegalità in qualsiasi condotta di cittadini onesti.
Ne consegue che l’utente che si procura opere protette (anche) tramite un network Peer-to-Peer (file scaricati da internet) non commette illecito penale, avendo pagato a monte i diritti d’autore sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette,hard disk …ecc) su cui andranno successivamente fissate tali opere. A differenza di chi mette a disposizione (cede a terzi) le opere senza averne diritto, che non può invocare alcuna giustificazione.
1 - Il regime giuridico della copia privata di materiale audiovisivo nella legge vigente.
L’art. 71-sexies della legge sul diritto d’autore stabilisce che:
“1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater”.
La legge, inoltre, prevede un equo compenso applicato anticipatamente sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette….ecc) in modo che il titolare dei diritti venga retribuito anche per l’effettuazione della copia privata. Questo è stabilito all’art. 71-septies secondo cui:
“1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.”
2 Coerentemente, quindi, l’art. 171-ter (cui spetta l’individuazione delle condotte illecite) stabilisce che:
“E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;” Non possono pertanto esservi ricompresse le esecuzioni musical in pubblico con regolare permesso S.I.A.E. Anche perché esse non sono: duplicazioni, riproduzioni, trasmissioni, o diffusioni di opere, ma esecuzione di opere.
- La legittimità del Peer-to-Peer (file vari scaricati da internet)
Dal momento che le norme in questione dell’art. 171 ter fanno esclusivo riferimento all’effetto del comportamento (duplicazione non a scopo personale) e non alla tecnologia utilizzata se ne deduce che è consentita la copia privata comunque effettuata purché non effettuata da terzi (art.71 sexies c. II) e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione (art.102 quater).
Nel caso del Peer-to-Peer,(file scaricati da internet) dunque, vanno tenute ben distinte le posizioni di chi distribuisce l’opera protetta e di chi la scarica. Il primo – se non ha acquisito il relativo diritto - commette sicuramente un atto illecito. Ma il secondo non sta violando alcuna legge. L’utente che scarica l’opera, infatti, la memorizza su un supporto (cd, musicassette…ecc) per il quale ha già pagato a monte l’equo compenso per la duplicazione (art. 71-septies) e dunque ha il diritto di fruire dell’opera per uso personale.
Una posizione, questa, sostenuta anche dal Copyright Board del governo canadese in una decisione emanata lo scorso 13 dicembre 2003 nella quale si legge testualmente:
“In questo documento non è in discussione la responsabilità di chi fa upload, distribuisce o comunica musica attraverso questi sistemi. Allo stesso modo, non è in discussione la responsabilità di chi fornisce software, gestisce reti o connessioni internet. La distribuzione Peer-to-Peer sull’internet non è presa in considerazione in quanto tale dalla normativa. Su questo tema si applicano certamente le altre considerazioni in materia di copyright. In questa sede ci stiamo occupando esclusivamente delle copie finali. La normativa non si occupa della fonte del material copiato. Non è richiesto… che la copia-sorgente sia non illecita. Pertanto non è rilevante che la copia-sorgente sia un registrazione pre- detenuta, un CD regalato, o un file scaricato dalla rete.
3 – si conclude che:
L’art. 171-ter non può concretizzarsi nella mansione di un “disk jockey” che utilizza durante una serata danzante in pubblico supporti personali privi del contrassegno S.I.A.E. contenenti opere musicali da lui persona fisica “copiate” da altri supporti o file scaricati da internet (previa compilazione del programma musicale denominato “borderò” e regolare permesso S.I.A.E.)
In quanto:
- I supporti appartenenti al “dj” sono leciti, il bollino S.I.A.E. non e’ previsto per la copia personale, sia per quanto riguarda i brani copiati da supporti in possesso sia per quelli scaricati da internet, non vi e’ alcuna abusiva duplicazione. In quanto concessi e regolarizzati dagli articoli 71 sexies / 71 septies.
- L’esecuzione di tali supporti in pubblico e’ pienamente concessa in quanto “esecuzione” di opera e “non diffusione di opera” ed assolta regolarmente a priori dal “permesso S.I.A.E.” in possesso del locale, e dalla compilazione del programma musicale da parte del “dj” appositamente creato e dedicato per la ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.(denominato: borderò).
- Le copie sono assolutamente per uso personale in quanto utilizzate dal dj personalmente con gli stessi diritti e limiti dell’opera originale.(infatti in assenza del “borderò” non sarebbe possibile utilizzare in pubblico nemmeno supporti originali contraddistinti dal bollino S.I.A.E.).
- Nel caso specifico il lucro non può pertanto essere annesso alla somma percepita dal “dj” per il suo operato, in quanto per legge lo sarebbe anche per quelle originali senza un regolare “permesso S.I.A.E.” ed la compilazione del programma musicale “borderò”. Questi ultimi due infatti autorizzano l’esecuzione in pubblico.
- Si noti inoltre che per assurdo nel caso specifico i “diritti d’autore” vengono corrisposti più volte:
- 1 - nell’acquisto del supporto su cui fissare le opere(cd, musicassette….ecc) vedi art.71-septies.
- 2 – nella loro esecuzione in pubblico abbinata ad un permesso S.I.A.E. ed alla compilazione del programma musicale (borderò) dedicato alla ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.
- 3 – nel caso le copie siano derivate da supporti precedentemente acquistati, dalla somma corrisposta per l’acquisto di questi ultimi.
IL legislatore, infatti, con il citato decreto legislativo intendeva sanzionare diverse e più allarmanti forme di illiceità economica, generalmente riconducibili alla cosiddetta pirateria discografica,(duplicazione su larga scala, vendita abusiva.. ecc) che è cosa diversa dalla semplice trascrizione delle esecuzioni musicali da parte degli esercenti. Questi ultimi contribuiscono con il loro operato alla conoscenza da parte del pubblico di tali opere, pubblicizzandole ed invogliandone un eventuale acquisto, mettendo quindi gli autori in condizione di percepire un ulteriore guadagno oltre a quello già assicurato per l’esecuzione dell’opera da parte del “dj”medesimo.
IL “dj”nell’attuale panorama musicale è una tra le figure più importanti ed interpellate dagli addetti al settore. E cosa comune infatti che artisti – cantanti – autori, si rivolgano proprio a loro per arrangiamenti musicali, consigli, o semplicemente per pareri riguardanti l’apprezzamento più o meno da parte del pubblico di brani da loro prodotti.
L’utilizzo da parte del “dj” di supporti “masterizzati” personali, per le proprie esibizioni e quindi esecuzioni in pubblico accompagnato da regolare permesso S.I.A.E. e relativo programma musicale “borderò”compilato, non commette alcun illecito ne penale ne amministrativo. Purché tali copie non siano vendute, regalate, o in qualsivoglia modo cedute a terzi.
qui si parla nello specifico del dj, ma ovviamente può essere generalizzato il tutto!!!
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