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[Info COCOPRO] Assenza per malattia
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ayu
Ciao
lavoro in un'azienda con un contratto a progetto, sono a casa malata da un paio di giorni e mi hanno chiesto di portare un certificato medico
visto che è la prima volta che mi capita, volevo sapere come funziona in generale l'assenza per malattia con il contratto a progetto, c'è qualcosa che dovrei fare o non devo fare nulla? è giusto che mi abbiano chiesto il certificato medico?
grazie

LazerPhEa
Non ne so molto, ma mi sembra strano; sul tuo contratto hai vincoli di orario/luogo di lavoro?

DarkSchneider
Originally posted by ayu
Ciao
lavoro in un'azienda con un contratto a progetto, sono a casa malata da un paio di giorni e mi hanno chiesto di portare un certificato medico
visto che è la prima volta che mi capita, volevo sapere come funziona in generale l'assenza per malattia con il contratto a progetto, c'è qualcosa che dovrei fare o non devo fare nulla? è giusto che mi abbiano chiesto il certificato medico?
grazie


non so come funzioni per i contratti a progetto, ma a mio avviso anche per contratti a T.I. se ti assenti è necessario portare il certificato medico ...

KarmaKOMA
Nessuno che legge i testi legge ...è disarmante...come pretendente di far valere i diritti che abbiamo se non spendiamo un minimo nella giornata a sapere che diritti abbiamo??...
X_X

Dal gazzettino ufficiale del testo legge della finanziaria 2007 (la fonte del testo è IPSOA)

"Lavoratori a progetto - Commi 770,771,772,788, 1202-1210

Aumentano le aliquote contributive, fissate nel 23,50% per le persone non altrimenti assicurate ed al 16% per coloro che sono iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria o sono titolari di trattamenti pensionistici.

L'aumento della contribuzione non potrà, in ogni caso, determinare una riduzione del compenso netto percepito dal lavoratore superiore a un terzo dell'aumento dell'aliquota. Il riferimento è al compenso netto mensile già riconosciuto alla data del 1° gennaio 2007, ovvero il compenso netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato dal lavoratore con il medesimo committente.

Viene modificata la disposizione del D.Lgs. n. 276/2003, con la previsione che, in ogni caso, i compensi corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla quantità e qualità del lavoro eseguito e devono tenere conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Dal 1º gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuto:

il trattamento economico di malattia, a carico dell'Inps, entro il limite massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. I requisiti contributivi e reddituali per il diritto all'indennità giornaliera sono quelli già stabiliti per l'indennità di degenza ospedaliera, la misura è pari al 50 per cento dell'importo corrisposto per quest'ultima. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia si applicano le disposizioni di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 33, nonché le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni;


il trattamento economico per congedo parentale, limitatamente a un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità, in quanto spettante. Il diritto al congedo è riconosciuto anche in caso di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1º gennaio 2007.

I committenti potranno stipulare, entro e non oltre il 30 aprile 2007, accordi aziendali ovvero territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative, volti alla "trasformazione" dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato che, se stipulati a tempo indeterminato, possono fruire dei vigenti benefìci contributivi. I contratti di lavoro subordinato non potranno avere durata inferiore a ventiquattro mesi.

A seguito dei suddetti accordi i lavoratori interessati alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del Codice di procedura civile, con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva e risarcitoria per il periodo pregresso.

I committenti sono tenuti a versare all'Inps un contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del trattamento previdenziale, pari alla metà della quota di contribuzione a loro carico per i periodi di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del rapporto di lavoro.

Gli atti di conciliazione, unitamente ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione dell'avvenuto versamento di una somma pari a un terzo dei contributi dovuti, devono essere depositati presso le competenti sedi dell'Inps, mentre la restante parte del dovuto può essere versata in trentasei rate mensili.

Il versamento della somma di cui sopra comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte sui redditi, nonché di obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089 materia di sgravi degli oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, è precluso ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalla "trasformazione" del contratto di lavoro.

A favore dei lavoratori che continuano a essere titolari di rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali possono stabilire, anche attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonché stabilire condizioni più favorevoli per i collaboratori. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni di cui alla presente legge.

Possono avvalersi di questa procedura anche datori di lavoro che siano stati destinatari di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi sopra indicati."


in sostanza ci hanno aumentato il la percentuale contributiva e prendiamo di meno, ma ci han dato la copertura sulle malattie. Come si svolge il tutto??

Le prestazioni di malattia a carico dell’INPS, verranno liquidate per un importo pari al 50% della prestazione già prevista per i ricoveri ospedalieri, ovvero:

Euro 9,55 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
Euro 14,33 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
Euro 19,11 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Da tale estensione derivano degli obblighi a carico del Collaboratore. Infatti, in caso di malattia, il lavoratore dovrà:

Presentare o inviare all’INPS e al datore di lavoro, entro il termine perentorio di 2 giorni dal rilascio, il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante (come previsto dalla disposizione di cui all’art. 2 del D.L. n. 663/1979 convertito nella legge n. 33/1980 e successive modificazioni ed integrazioni).
In caso di presentazione o invio del certificato di malattia oltre il termine di legge, dovrà trovare pertanto applicazione la sanzione della perdita dell’intera indennità relativamente alle giornate di ritardo, salvo serio ed apprezzabile motivo giustificativo del ritardo addotto e adeguatamente comprovato dal lavoratore.
Rispettare le prescrizioni del medico curante e farsi trovare a casa (o al diverso domicilio che dovrà sempre essere notificato per tempo all’Azienda e all’INPS, pena sanzioni disciplinari) dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Eventuali assenze saranno sanzionate in termini di legge.
In caso di malattia superiore ai quattro giorni il collaboratore dovrà presentare all’INPS la domanda di prestazione, entro un anno dalla malattia, alla quale dovrà allegare copia del contratto attestante l’effettiva validità del rapporto di lavoro.
Il modello è prelevabile dal sito internet dell’Inps (www.inps.it, sezione modulistica).


P.S.: Leggetevi per lo meno i portali su cui consuntivate
P.S. (2): a chi criticherà "non hai mai nulla da fare perciò puoi dedicare tempo a ste cose", ribatto che ho da fare ma mi fermo anche 1 ora in più a lavoro a leggere quello che è necessario per essere un "cittadino".

Saluti

DeepBlue
Originally posted by DarkSchneider
non so come funzioni per i contratti a progetto, ma a mio avviso anche per contratti a T.I. se ti assenti è necessario portare il certificato medico ...


Certo, nei contratti a Tempo Indet. l'INPS paga una quota della malattia.

A progetto l'azienda non avrebbe in teoria motivo (né diritto) di chiederti il certificato di malattia. La domanda all'INPS per un eventuale richiesta di indennità (che spetta a te) la puoi fare tu soltanto:

http://www.inps.it/bussola/Visualiz...DalPortale=4750

EDIT: leggendo quando postato da KarmaKoma, il certificato devono chiedertelo. Fa un po' specie che sul sito dell'INPS questa cosa non venga menzionata...

ayu
ok grazie

KarmaKOMA
Originally posted by DeepBlue


EDIT: leggendo quando postato da KarmaKoma, il certificato devono chiedertelo. Fa un po' specie che sul sito dell'INPS questa cosa non venga menzionata...

è il lavoratore che ha l'obbligo di presentare e no viceversa.

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