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PIRATERIA INFORMATICA: GDF MILANO SCOPRE GIRO DA 100 MLN EURO
04/06/2003 - 09:41
(AGI) - Milano, 4 giu. - La Guardia di Finanza di Milano hanno smantellato una rete di vendita in grado di utilizzare al meglio le nuove tecnologie per la commercializzazione di prodotti pirata e hanno denunciato 181 persone per violazione della Legge sul Diritto d'Autore. Circa 10.300 i soggetti in corso di identificazione, ritenuti responsabili dei reati di produzione e vendita di prodotti tutelati e ricettazione. Tutto il sistema creato dai pirati informatici, sostiene la Gdf, ruotava intorno allo sfruttamento di Internet come bacino di potenziali clienti e come mezzo di scambio e distribuzione dei materiali. Quasi tutti gli indagati utilizzavano indirizzi e-mail anonimi ed in alcuni casi spedivano messaggi criptati con password. L'operazione, denominata 'Mouse', ha permesso ai militari di smantellare una rete di vendita di opere dell'ingegno piratale estesa su tutto il territorio nazionale e costituita, per lo piu', da insospettabili con un giro d'affari che, per alcuni di loro, superava i 25.000 euro mensili. L'investigazione ha richiesto l'utilizzo delle piu' recenti tecniche di indagine informatica quali il tracciamento di indirizzi IP dinamici, l'analisi di file di log e la decriptazione di messaggi cifrati. I controlli, che non hanno riguardato gli utilizzatori di sistemi file sharing tipo "peer to peer", ma esclusivamente a soggetti dediti a produzione e vendita di prodotti tutelati dal copyright, si sono sviluppati attraverso il monitoraggio di 12 siti web e l'intercettazione di 28 account e-mail utilizzati dagli indagati per porre in essere l'illecita attivita'. Posti sotto sequestro due siti Internet mediante i quali avveniva l'illecita commercializzazione. Una prima analisi fa ritenere che il volume d'affari annuo relativo all'illecito commercio posto in essere, possa superare i 100.000.000 di euro.
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Originally posted by lord2y
http://www.theregister.com/content/6/31011.html
mi sa che la repubblica dovrà spargersi il capo di cenere per questa svista colossale...Tutto il mondo ne parla
Cmq meno male
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Dr. Ma. Lol. Francisco Peralta Aguaron
francisco@dico.unimi.it - http://www.10t8or.com
No SW Patents.. Mazzetta?!
Da Punto Informatico
Il P2P e la legge italiana
Riceviamo e volentieri pubblichiamo un intervento dell'avvocato Daniele Minotti (studiominotti.it), esperto di cose internet, sul delicato status di chi usa i sistemi di peering
04/06/03 - Lettere - Roma - Caro Paolo, faccio riferimento all'articolo P2P, partita retata di utenti italiani pubblicato su Punto Informatico del 30 maggio u.s. Il pezzo fa riferimento ad una notizia data, lo stesso giorno, da La Repubblica.it e ripresa da diverse testate, peraltro con una coda pubblicata il giorno successivo sempre su La Repubblica.it.
La notizia, in buona sostanza, sarebbe questa: lo scambio di file mediante applicazioni P2P (Winmx, Kazaa, ecc.) sarebbe penalmente sanzionabile, anche per il semplice "downloader", il semplice utente che condivide o scarica materiali esclusivamente per proprio intrattenimento personale.
Io, come sai, non faccio il politico e, a differenza del sen. Cortiana, non faccio interrogazioni parlamentari. Mi limito ad esporre una critica giuridica, inevitabilmente con qualche accenno agli aspetti informatici del caso. Penso sia l'atteggiamento più corretto.
Posso premettere che buona parte di quanto è scritto nei due articoli che ho letto su La Repubblica.it è quasi totalmente infondato, sia tecnicamente che giuridicamente.
Schematicamente:
- Winmx, Kazaa, etc. nono sono "siti", ma, contrariamente a quanto attribuito all'ufficiale superiore GdF, applicazioni sharing;
- il riferimento all'art. 171 l.d.a. è sbagliato (voglio sperare per un refuso), mentre quello corretto è, semmai, l'art. 171-ter l.d.a.;
- il decreto legislativo (non legge) 9 aprile 2003, n. 68 entrato in vigore il successivo 29 aprile, non ha spostato di una virgola il possibile trattamento penale da riservare al fenomeno del P2P;
- la disciplina penale riguardante fonogrammi e videogrammi (nel digitale, file audio e video) è contenuta nell'art. 171-ter l.d.a. introdotto nel 1994 (d.lgs. 685/1994). Da quella data il testo ha sempre contenuto il riferimento alla cessione (o concessione) a "qualsiasi titolo". La disposizione è stata riscritta nel 2000 (con la l. 248/2000) e, rispetto a quel testo, il decreto di aprile ha soltanto estratto, dalla lett. d), la parte riguardante le misure tecnologiche cui è stata dedicata un'altra lettera dell'articolo. Nulla è intervenuto sul P2P e, più in particolare, sul dolo di lucro presente nella disposizione sin dal 1994;
- nessuna seria interpretazione consente di "cancellare" la rilevanza del dolo di lucro (la realizzazione di un vantaggio economico diretto) sulla scorta dell'inciso "cede a qualsiasi titolo" laddove, come tutti sanno, per "qualsiasi titolo" si intende "qualsiasi titolo negoziale". Il dolo di lucro e l'eccezione dell'uso personale sono previsti dalla prima parte dell'art. 171-ter l.d.a. e riguardano, senza eccezioni, tutte le ipotesi ivi previste;
- sin dal 2000, la posizione del mero utilizzatore di materiali illeciti ha, a determinate condizioni un suo trattamento amministrativo e non certo penale. Contestare, oggi, la ricettazione è, quanto meno e nella stragrande maggioranza dei casi, giuridicamente errato e... anacronistico. Per non parlare delle delicate questioni riguardanti la doppia natura immateriale delle opere dell'ingegno rese in digitale.
In termini più generali, occorre dire che il P2P, almeno nelle sue espressioni più recenti e decentrate, non è illegale di per sé. Tutto dipende da cosa si condivide. Le modalità della condotta (lucrativa o meno) incidono invece sul trattamento sanzionatorio che, nella stragrande maggioranza dei casi, considerata l'ordinaria gratuità dello sharing, non ha rilevanza penale.
Non sono qui a difendere il P2P perché so che, normalmente, si scambiano materiali sui quali terzi vantano diritti morali e patrimoniali. Tanto meno sono a sindacare sull'opportunità o meno di perseguire il mero "scaricatore" di materiali protetti. È un aspetto che, come avvocato, non mi compete. Dico soltanto che la legge penale vigente va interpretata in modo assolutamente rigido, senza trasformarla in strumento mediatico di deterrenza oltre il chiarissimo significato delle parole.
Originally posted by drakend
Da Punto Informatico
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Originally posted by neo
Direi abbastanza si, limitatamente all'ambito del p2p... No?!![]()

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Originally posted by Lunik
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Originally posted by AlphaGamma
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Originally posted by Shimoda
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Qualcuno mi spiega, in sostanza, cosa c'è scritto?
Più che altro non ho capito cosa dice a proposito della punibilità dei downloader...
Originally posted by LazerPhEa
...Questo vuol dire che se faccio lo scafista sono perseguibile? Ma l'annuncio diceva: "Vuoi guardagnare navigando?"...![]()









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