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-- [P2P] La Corte Suprema dà ragione alle major... (http://www.dsy.it/forum/showthread.php?threadid=20431)


Posted by drakend on 28-06-2005 20:53:

Un ulteriore approfondimento (serio) di Slyck.com:


MGM vs. Grokster - An Outright Entertainment Industry Win?
June 28, 2005
Thomas Mennecke


If one were to read the MPAA or RIAA's press releases, which responded to yesterday's Supreme Court decision, a layperson would in all likelihood believe these trade organizations had achieved a glorious victory over P2P. Indeed, the entertainment industry's propaganda was strengthened by the media's interpretation of events.

Yet little, if anything, has changed over night. No P2P developer's website has changed, no P2P developer has discontinued their software. Some P2P related websites may have a press release regarding the court's decision, but otherwise it is business as usual.

And why not? As Michael Wiess, CEO of StreamCast Networks points out, the Supreme Court did not over turn the lower courts decision.

"Morpheus and Grokster did NOT LOSE today," Michael Wiess told Slyck.com. "The verdict did not get overturned. As a matter of fact 3 justices supported our position, 3 did not and the other 3 were neutral. It goes back to trial at the lower court for the facts to be determined—as opposed to the Summary Judgment in which case there was no opportunity to refute what was said."

However, the Supreme Court did remand the case back to the lower courts. In addition, the Supreme Court ruled those who distribute a device with the purpose of infringing on one's intellectual property rights are liable for the actions of a third party.

As the case stirs in the lowers courts, the MPAA and RIAA must still prove P2P developers are responsible for the actions of their users - a task that remains elusive.

The disclarity of the Supreme Court's ruling may not make this job much easier for the entertainment industry either.

To get a better understanding of what happened yesterday and what we can expect in the future, we spoke with Fred von Lohmann, EFF (Electronic Frontier Foundation) attorney who argued on behalf of Grokster and StreamCast.

What benefits, if any, are there in today's ruling for P2P developers?

The Court laid out a clear roadmap for how to avoid inducement liability. The message is simple: avoid anything that can be viewed as encouraging, promoting or inducing copyright infringement. Of course, the irony is that virtually every P2P company has already been taking that advice for years. All the allegations against StreamCast and Grokster that the Court focused on in the opinion were about activity that happened years ago, in the 2001 timeframe.

Should prospective P2P developers who are looking to get into the market be wary from today's ruling?

The disappointing thing is that the Court did not clarify any of the difficult legal questions surrounding contributory and vicarious liability. So P2P developers still don't know how far the Sony Betamax case extends, or whether they can be held liable for failing to include filtering or other design features to reduce infringing uses.

Did the RIAA and MPAA have a clear cut victory?

No. The Court rejected most of the more extreme positions that had been pushed by the entertainment industries. In fact, during the oral argument, the entertainment industry lawyer explicitly said that an inducement theory would not be adequate from their perspective.

What is the significance of the following:

"We hold that one who distributes a device with the object of promoting its use to infringe copyright, as shown by clear expression or other affirmative steps taken to foster infringement, is liable for the resulting acts of infringement by third parties."

What does this mean for Grokster and StreamCast? What can they expect in the lower courts?

This case now goes back to the trial court, which is put in the difficult position of ruling not only on this new inducement theory, but also the other contributory and vicarious liability theories that have always been in the case. The Supreme Court hasn't given the trial court much guidance about how to apply those two traditional theories, and the inducement discussion leaves lots of questions unanswered.

Is this the end or simply another chapter in what will be a lengthy legal battle?

Unfortunately, it is simply another chapter in the legal saga. The Supreme Court was asked to clarify the lines for technology developers. It chose instead to punt on most of the hard questions. So tech companies will be left guessing and litigating for some time to come.

Per chi avesse voglia di leggersela la sentenza completa della Corte Suprema è qua:
http://a257.g.akamaitech.net/7/257/...4pdf/04-480.pdf


Posted by ripe on 28-06-2005 23:40:

Originally posted by drakend
Ho dato un'occhiata al listino dei giochi e mi è sembrato che ci fossero giochi piuttosto vecchi a prezzi piuttosto alti... magari ho guardato male, però ho cliccato su "elenca tutti i giochi" e non ne ho trovato nessuno appena uscito a prezzi interessanti.


Chiaramente più è nuovo e più lo paghi... ma di solito stanno a 29€ i nuovi, che sono sempre 30€ in meno dei 59 del negozio! ;)

Comunque non volevo fare pubblicità a questo servizio, volevo solo far vedere che esistono alternative a prezzi buoni e se prendono piede le offerte possono diventare ancora migliori! ;)

__________________
«And if you ever smell christian blood up in the mountains, then get your axe and chop them down!»


Posted by ninjanet84 on 29-06-2005 08:53:

vi posto un articolo scritto da un avvocato che ha iniziato una lunga discussione su un sito per disc-jpckey al quale sono iscritto

28/01/05
Una dovuta ed importante precisazione in materia della attuale legge 633/1941 e successive modifiche introdotte dalla legge 248/2000 riguardanti la tutela dei diritti d’autore, ed in particolar modo agli art. 171-ter ed 174-bis ultimamente spesso applicate dalle autorità giudiziarie per sanzionare penalmente ed amministrativamente illeciti riguardanti operanti nel settore dell’intrattenimento. Più comunemente conosciuti come “disk jockey”.

*Tale documento serve a chiarire una volta per tutte il perchè della puntuale e giustificata assoluzione degli imputati da parte dei giudici per i reati sopra descritti, con la conseguente restituzione del materiale sequestrato. In base all’art. 530 C.P.P. O meglio, la non citazione a giudizio da parte del PUBBLICO MINISTERO con ordinanza di archiviazione per il non sussistere fatti di rilevanza penale.

La formulazione attuale della legge sul diritto d’autore consente la copia privata di un’opera protetta a fronte del pagamento preventivo di un equo compenso calcolato in percentuale sul prezzo dei supporti di memorizzazione(cd, musicassette…ecc.).

La legge sul diritto d’autore non impone l’obbligo di possedere la copia-sorgente (anche perché, altrimenti, sarebbe automaticamente vietato usare il video-registratore), ma solo di realizzare in proprio la copia personale senza cederla a terzi. Se la norma fosse effettivamente interpretata in maniera così restrittiva come nel caso dei “dj” appunto, diventerebbero di colpo illecite condotte quotidiane che non lo sono, come l'utilizzo del videoregistratore o dei radioregistratori, innescando un sistema perverso che ravviserebbe illegalità in qualsiasi condotta di cittadini onesti.

Ne consegue che l’utente che si procura opere protette (anche) tramite un network Peer-to-Peer (file scaricati da internet) non commette illecito penale, avendo pagato a monte i diritti d’autore sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette,hard disk …ecc) su cui andranno successivamente fissate tali opere. A differenza di chi mette a disposizione (cede a terzi) le opere senza averne diritto, che non può invocare alcuna giustificazione.

1 - Il regime giuridico della copia privata di materiale audiovisivo nella legge vigente.

L’art. 71-sexies della legge sul diritto d’autore stabilisce che:
“1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater”.

La legge, inoltre, prevede un equo compenso applicato anticipatamente sul supporto di memorizzazione (cd, musicassette….ecc) in modo che il titolare dei diritti venga retribuito anche per l’effettuazione della copia privata. Questo è stabilito all’art. 71-septies secondo cui:

“1. Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.”

2 Coerentemente, quindi, l’art. 171-ter (cui spetta l’individuazione delle condotte illecite) stabilisce che:
“E’ punito se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro:
a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;” Non possono pertanto esservi ricompresse le esecuzioni musical in pubblico con regolare permesso S.I.A.E. Anche perché esse non sono: duplicazioni, riproduzioni, trasmissioni, o diffusioni di opere, ma esecuzione di opere.

- La legittimità del Peer-to-Peer (file vari scaricati da internet)
Dal momento che le norme in questione dell’art. 171 ter fanno esclusivo riferimento all’effetto del comportamento (duplicazione non a scopo personale) e non alla tecnologia utilizzata se ne deduce che è consentita la copia privata comunque effettuata purché non effettuata da terzi (art.71 sexies c. II) e nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione (art.102 quater).

Nel caso del Peer-to-Peer,(file scaricati da internet) dunque, vanno tenute ben distinte le posizioni di chi distribuisce l’opera protetta e di chi la scarica. Il primo – se non ha acquisito il relativo diritto - commette sicuramente un atto illecito. Ma il secondo non sta violando alcuna legge. L’utente che scarica l’opera, infatti, la memorizza su un supporto (cd, musicassette…ecc) per il quale ha già pagato a monte l’equo compenso per la duplicazione (art. 71-septies) e dunque ha il diritto di fruire dell’opera per uso personale.

Una posizione, questa, sostenuta anche dal Copyright Board del governo canadese in una decisione emanata lo scorso 13 dicembre 2003 nella quale si legge testualmente:
“In questo documento non è in discussione la responsabilità di chi fa upload, distribuisce o comunica musica attraverso questi sistemi. Allo stesso modo, non è in discussione la responsabilità di chi fornisce software, gestisce reti o connessioni internet. La distribuzione Peer-to-Peer sull’internet non è presa in considerazione in quanto tale dalla normativa. Su questo tema si applicano certamente le altre considerazioni in materia di copyright. In questa sede ci stiamo occupando esclusivamente delle copie finali. La normativa non si occupa della fonte del material copiato. Non è richiesto… che la copia-sorgente sia non illecita. Pertanto non è rilevante che la copia-sorgente sia un registrazione pre- detenuta, un CD regalato, o un file scaricato dalla rete.

3 – si conclude che:
L’art. 171-ter non può concretizzarsi nella mansione di un “disk jockey” che utilizza durante una serata danzante in pubblico supporti personali privi del contrassegno S.I.A.E. contenenti opere musicali da lui persona fisica “copiate” da altri supporti o file scaricati da internet (previa compilazione del programma musicale denominato “borderò” e regolare permesso S.I.A.E.)
In quanto:
- I supporti appartenenti al “dj” sono leciti, il bollino S.I.A.E. non e’ previsto per la copia personale, sia per quanto riguarda i brani copiati da supporti in possesso sia per quelli scaricati da internet, non vi e’ alcuna abusiva duplicazione. In quanto concessi e regolarizzati dagli articoli 71 sexies / 71 septies.
- L’esecuzione di tali supporti in pubblico e’ pienamente concessa in quanto “esecuzione” di opera e “non diffusione di opera” ed assolta regolarmente a priori dal “permesso S.I.A.E.” in possesso del locale, e dalla compilazione del programma musicale da parte del “dj” appositamente creato e dedicato per la ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.(denominato: borderò).
- Le copie sono assolutamente per uso personale in quanto utilizzate dal dj personalmente con gli stessi diritti e limiti dell’opera originale.(infatti in assenza del “borderò” non sarebbe possibile utilizzare in pubblico nemmeno supporti originali contraddistinti dal bollino S.I.A.E.).
- Nel caso specifico il lucro non può pertanto essere annesso alla somma percepita dal “dj” per il suo operato, in quanto per legge lo sarebbe anche per quelle originali senza un regolare “permesso S.I.A.E.” ed la compilazione del programma musicale “borderò”. Questi ultimi due infatti autorizzano l’esecuzione in pubblico.

- Si noti inoltre che per assurdo nel caso specifico i “diritti d’autore” vengono corrisposti più volte:
- 1 - nell’acquisto del supporto su cui fissare le opere(cd, musicassette….ecc) vedi art.71-septies.
- 2 – nella loro esecuzione in pubblico abbinata ad un permesso S.I.A.E. ed alla compilazione del programma musicale (borderò) dedicato alla ripartizione dei diritti d’autore dei brani eseguiti.
- 3 – nel caso le copie siano derivate da supporti precedentemente acquistati, dalla somma corrisposta per l’acquisto di questi ultimi.

IL legislatore, infatti, con il citato decreto legislativo intendeva sanzionare diverse e più allarmanti forme di illiceità economica, generalmente riconducibili alla cosiddetta pirateria discografica,(duplicazione su larga scala, vendita abusiva.. ecc) che è cosa diversa dalla semplice trascrizione delle esecuzioni musicali da parte degli esercenti. Questi ultimi contribuiscono con il loro operato alla conoscenza da parte del pubblico di tali opere, pubblicizzandole ed invogliandone un eventuale acquisto, mettendo quindi gli autori in condizione di percepire un ulteriore guadagno oltre a quello già assicurato per l’esecuzione dell’opera da parte del “dj”medesimo.

IL “dj”nell’attuale panorama musicale è una tra le figure più importanti ed interpellate dagli addetti al settore. E cosa comune infatti che artisti – cantanti – autori, si rivolgano proprio a loro per arrangiamenti musicali, consigli, o semplicemente per pareri riguardanti l’apprezzamento più o meno da parte del pubblico di brani da loro prodotti.

L’utilizzo da parte del “dj” di supporti “masterizzati” personali, per le proprie esibizioni e quindi esecuzioni in pubblico accompagnato da regolare permesso S.I.A.E. e relativo programma musicale “borderò”compilato, non commette alcun illecito ne penale ne amministrativo. Purché tali copie non siano vendute, regalate, o in qualsivoglia modo cedute a terzi.


qui si parla nello specifico del dj, ma ovviamente può essere generalizzato il tutto!!!

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:pazzo: Oh, cà dò la "Capa Gira" :pazzo:

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Posted by korn on 29-06-2005 12:28:

Originally posted by drakend
Guardate un po' che bell'articolo fazioso è apparso su tgcom.it

Lo so, il servilismo della stampa nostrana non fa più notizia, però non per questo va accettato e tollerato credo...


A me risulta che il tribunale si fosse espresso contro i metodi di presentazione del prodotto, piuttosto che contro il prodotto stesso, il che non mi sembra aderente a quanto riportato nell'articolo.

Le Ore meriterebbe la qualifica di "Informazione" molto più di quella spazzatura (e di tutte le altre, che bene o male si assomigliano).

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» Collect some stars to shine for you, and start today ‘cause there are only a few. _ (In Flames)
» Don't stop for nothing, it's full speed or nothing! I'm taking down, you know, whatever is in my way! _ ('tallica)
» I am my own god, I do as I please. _ (Pain)
» Ninetynine, ninetynine knives! Ninetynine knives inside! Nobody gets out alive! _ (The Haunted)
Web: http://www.negativesignal.com - ICQ# 171585477 - Death to software patents! And TCPA too! "e uno!", diceva il boia.


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